Art. 2.
(Concessione di mutui a tasso agevolato).

      1. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti Spa concede ai comuni, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.